Art. 1.

       1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato, in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato, per il cittadino italiano reo di:

          a) uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 422, 432, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 628 e 630 del codice penale;

          c) uno dei delitti relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dall'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito delle citate sostanze ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico».